Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Sostegno ai comuni delle isole minori)
1. Nei comuni delle isole minori aderenti all'ANCIM, per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
2. Con il medesimo criterio sono ripartiti ed erogati i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati alle isole minori, di cui al precedente comma 1.