Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità)
1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti».