Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
1. In considerazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 tutti i termini di scadenza delle procedure di edilizia scolastica, previsti per le diverse linee di finanziamento, compresi i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1o febbraio 2019, n. 87, sono prorogati di 12 mesi.
2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.