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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 111.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
111.01.

  Dopo l'articolo 111 aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Commissari straordinari per opere di interesse locale)

  1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo.
  3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.