stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 110.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
110.01.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis
(Anticipazione straordinaria di liquidità)

  1. Nelle more della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato.