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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 109.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
109.8.
(inammissibile limitatamente al comma 2-quater dell'articolo 109 e all'articolo 109-bis)

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle regioni e delle province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

  2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quella applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 109 aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Regioni a statuto ordinano in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

  1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione – totale parte disponibile lettera E) – da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.
  2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.