Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per il triennio 2020-2022, per far fronte alla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19 e finanziare interventi di sostegno al reddito e per il rilancio del sistema produttivo, è sospesa l'applicazione dell'equilibrio di bilancio delle regioni e provincie autonome di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011. I predetti enti possono approvare il bilancio di previsione in disavanzo, ciascuno per un importo massimo di 500 milioni di euro. Il disavanzo è ripianato in trent'anni dallo Stato con un contributo straordinario erogato alle regioni in rate costanti.