Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Differimento di termini in materia di personale degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «fino al 30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2020»;
2) alla lettera b), le parole: «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 marzo 2021».