Sostituire il comma 8-bis con i seguenti:
8-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
8-ter. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni, ai comitati di cui al primo libro del codice civile, nonché agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.