Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro duecentosettanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla chiusura dell'esercizio sociale in corso non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile, qualora l'organo di amministrazione attesti che le perdite dipendono dalla situazione di emergenza sanitaria di cui al presente decreto. Per lo stesso periodo e negli stessi casi non opera la causa di scioglimento di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.