Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
1-sexies. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato di lavoro agricolo per l'annata agricola 2020 le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato.