Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
1-sexies. È autorizzato lo spostamento del proprietario del conduttore o del detentore di terreni all'interno del proprio comune o di un comune diverso per lo svolgimento di attività agricole in forma amatoriale e per la conduzione di allevamenti di animali da cortile con destinazione dei prodotti agricoli all'autoconsumo familiare.