Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
1-sexies. L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si applica anche alle imprese agricole che in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.