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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
105.02.

  Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANPAL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.
  2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.
  3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;
   b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

  4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, i importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1 premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge.