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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
105.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

«Art. 62-quinquies.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)
   1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la commercializzazione di infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate nell'allegato 1.
   2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:
   a) l'imposta è dovuta sui prodotti di cui al comma 1, immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);
   b) obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti provenienti dal territorio nazionale o dai Paesi dell'Unione europea;
   c) l'immissione al consumo si verifica:
    1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
    2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nei momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
   d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'Imposta;
   e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
   3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
   4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
   5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
   6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
   7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
   8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
   9. L'imposta di cui al comma 1, non si applica a semi, fibra, foglie o canapulo di canapa»;
   b) all'allegato I, dopo le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono inserite le seguenti: «infiorescenze di canapa:
   a) fresche: euro 0,05 per grammo;
   b) essiccate: euro 0,10 per grammo.».

  2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti lettere:
   « a-bis) infiorescenze fresche ed essiccate e i loro derivati per uso inalatorio;
   a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terreni;»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere a-bis) e a-ter) non deve risultare superiore allo 0,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera a-bis) soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014».

  3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
  5. Le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, sono destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale.