Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
1-ter. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.