Dopo l'articolo 103-bis, aggiungere il seguente:
Art. 103-ter.
(Regolarizzazioni cittadini stranieri presenti in Italia alla data del 31 dicembre 2019)
1. Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiamo diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di un anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad euro 500 per ogni lavoratore.