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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 102.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
102.2.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei policlinici o in strutture convenzionate con le Università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca.