Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Abilitazione all'esercizio di operatore socio-sanitario)
1. Per affrontare l'emergenza COVID-19, è riconosciuta la qualifica di operatore socio-sanitario a tutti coloro che sono in possesso del diploma conseguito presso un Istituto professionale socio-sanitario della durata di cinque anni. Suddetto diploma risulta essere titolo valido per tutta la durata dell'emergenza. In termini di riconoscimento della qualifica, per quanto di competenza delle regioni, è possibile il rilascio di un certificato di idoneità alla professione secondo le procedure previste per ogni regolamento regionale, fermo restando le disposizioni adottate dal presente decreto. Ad ogni modo, gli incarichi di lavoro devono essere considerati validi ai fini del perfezionamento della formazione professionale.