Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:
Art. 102-bis.
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».