Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Non è dovuto il pagamento dell'ultima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2019/2020 per i corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali, nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le università non hanno attivato le prescritte attività formative agli studenti, incluso il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza. Agli oneri derivanti dalla presente misura le singole università rispondono nei limiti di disponibilità dei loro bilanci.