Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per la valorizzazione delle risorse umane anche per le finalità di cui al comma 1 fino al triplo dell'ammontare indicato nella tabella A in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.