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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 82.02. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
82.02.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole da: «quando posti in essere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sospesa fino al 31 gennaio 2022».
   b) i commi 2-bis, 3, 3-bis e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:
   a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;
   b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
   c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;
   d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al wireless come il cablaggio ed il «Li–Fi».

  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione del presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.

  Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.