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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.09. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
78.09.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Proroga della durata delle concessioni balneari)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 682 sono inseriti i seguenti:
  682-bis. Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  682-ter. Le subconcessioni di cui all'articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario.