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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71-bis.02. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
71-bis.02.

  Dopo l'articolo 71-bis, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Applicazione del regime forfettario alle professioni regolamentate)

  1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 i contribuenti esercenti professioni regolamentate e soggette a controllo ministeriale a partire dal 1o aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2022, possono applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, se nell'anno 2019 abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi non superiori a euro 100.000.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è estesa alle associazioni professionali con due o più professionisti esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale purché nell'anno 2019 l'associazione abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, non superiori a euro 200.000.
  3. Il reddito imponibile cui applicare il regime speciale di cui al presente articolo è pari alla quota di partecipazione del singolo associato. Non si applica l'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, limitatamente alle spese per lavoratori dipendenti c per collaboratori.