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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.02. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
68.02.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis.
(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

  1. All'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1o gennaio 2021.».
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 40 milioni di euro per l'anno 2020, Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 40 milioni di euro per il 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.