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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.08. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
65.08.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Indennità per il pagamento degli affitti di botteghe e negozi per i mesi di aprile e maggio 2020)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è corrisposta, per l'anno 2020, una indennità parametrata sull'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L'indennità non è corrisposta agli esercenti di alimentari.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 ed è erogata, previa domanda, dall'INPS, entro quindici giorni dalla richiesta.
  3. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è determinata in modo che il minor gettito non sia superiore al limite di spesa di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.