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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62.1. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
62.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;
   c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

  2. Al comma 2:
   a) all'alinea sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «31 maggio 2020».
   sostituire le parole: «23 e 24» con le seguenti: «24, 25, 25-bis, e 25-ter»;
   al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
   al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 settembre 2020»;
   b) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
  6-ter. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato».