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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.04. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
55.04.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

  1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi
  2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.
  3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
  4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.
  5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.