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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.4. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
48.4.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, compresi i centri di formazione professionale, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, socio-educativo e socio-aggregativo in tutti i centri per anziani, per persone con disabilità e per minori, comunque siano denominati dalle normative regionali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione, appalto o accreditamento, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dalle amministrazioni competenti tenendo conto delle diverse situazioni individuali a cui tali servizi si rivolgono e in particolare con particolare rilevanze ai minori con disabilità e agli anziani, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un contributo straordinario una tantum pari a euro 100 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID-19.»;
   c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le pubbliche amministrazioni sono autorizzate con le seguenti: Durante la sospensione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.;
   e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2, non costituenti corrispettivo di servizi effettivamente prestati sono rimborsate dallo Stato entro 2 mesi dal termine del dichiarato stato di emergenza, previa rendicontazione.