Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fatte salve le ordinarie fattispecie di reato, vengono esentate dalle responsabilità professionali i medici e gli operatori sanitari prestanti opera nelle aziende sanitarie coinvolte nell'emergenza COVID-19. È altresì esentato dalle responsabilità amministrative e contabili il personale delle stesse aziende sanitarie impegnato nelle procedure straordinarie di carattere amministrativo (acquisti, reclutamento del personale).