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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22-bis.02. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
22-bis.02.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

  1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente: «563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19».
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.