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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22-bis.01. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
22-bis.01.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Trattamento di Cassa integrazione straordinaria speciale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con causale «Emergenza COVID-19» per periodi dal 23 febbraio 2020 per una durata di nove settimane.
  2. La causale di cui al comma precedente non necessita del piano di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. I periodi concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4 e 22 e in relazione ad essi non si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.