Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Adeguamento delle Piattaforme per la didattica a distanza alle esigenze delle persone con disabilità e previsione programmazione didattica e insegnamenti speciali)
1. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, assicurano che, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti con disabilità, il diritto all'istruzione sia comunque ad essi garantito mediante apposita programmazione didattica ed erogazione di insegnamenti speciali, eventualmente mediante prestazioni in forme individuali domiciliari.