stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 112.02. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
112.02.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

  1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «Dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018» e le parole: «per ciascun anno» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento».

  2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.
  3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: «i commi da 779 a 781» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 779».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite con le parole: «potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando quando disposto dal periodo successivo» e dopo le parole: «dieci esercizi» sono inserite le seguenti parole: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'amo successivo a quello di conclusione di ciascun riparto»;
   b) al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2020» e la parola: «2020» è sostituita con la parola: «2021».