Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l'affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di centoventi giorni.