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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 103.01. in Assemblea riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2020  [ apri ]
103.01.

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

  1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che intendano occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale al 31 dicembre 2019, possono richiedere, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto per lavoro subordinato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione attraverso gli uffici postali.
  2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi di natura penale all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto. Contestualmente alla stipula del contratto, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l'impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.
  4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione, le modalità con cui agevolare il cittadino straniero momentaneamente privo di documento di riconoscimento e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e alla predisposizione di controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi assunti in seguito alla procedura di cui ai commi precedenti.
  5. Le risorse derivanti dal maggior gettiti IRPEF conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 sono destinate al Fondo Sanitario Nazionale.