13.59.
All'articolo 13, comma 1, lettera e):
a) le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;
b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
Bitonci Massimo,
Cavandoli Laura,
Centemero Giulio,
Covolo Silvia,
Gerardi Francesca,
Gusmeroli Alberto Luigi,
Pagano Alessandro,
Paternoster Paolo,
Tarantino Leonardo,
Guidesi Guido,
Andreuzza Giorgia,
Binelli Diego,
Colla Jari,
Dara Andrea,
Pettazzi Lino,
Piastra Carlo