Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche per durate superiori a 10 anni. La garanzia dal Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;