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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2020  [ apri ]
9.3.
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi;
   b) al comma 2 le parole: Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione sono sostituite dalle seguenti: Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Il debitore che, entro la data dei 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui agli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificata la completezza e regolarità della documentazione, dichiara la improcedibilità del ricorso presentato ai sensi degli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  5-ter. Il disposto di cui all'articolo 161, decimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica ai ricorsi ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, depositati entro il 31 dicembre 2020».