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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.020.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2020  [ apri ]
41.020.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  4-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  4-ter. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
  4-quater. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.