Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Test rapidi sierologici)
1. Per tutto il periodo emergenziale di COVID-19, nei comuni di montagna classificati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nel comuni di confine, i test rapidi sierologici per la ricerca di alcuni anticorpi Igm e Igg possono essere effettuati nei presidi medici territoriali e nelle farmacie.