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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.23.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2020  [ apri ]
36.23.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  4-ter. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4-quater. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.
  4-quinquies. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ai sensi dell'articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ai sensi dell'articolo 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.