stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2020  [ apri ]
24.01.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Consolidamento debiti delle attività d'impresa, arte o professione danneggiate dagli eventi sismici)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini di versamento del 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020 e 30 novembre 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i termini di versamento del 31 marzo 2020 e 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. A partire dal 1o gennaio 2021, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, il pagamento degli importi oggetto di differimento di cui al comma 1 del presente articolo e delle somme residue di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a) e b), comma 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 5, ed all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, potranno essere rateizzati in un massimo di 72 rate mensili.
  3. I piani di ammortamento conseguenti a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, e seguenti del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono differiti al 1o gennaio 2021 per i pagamenti relativi ai finanziamenti concessi per i tributi 2017 e al 1o gennaio 2022 per quelli concessi per i tributi 2018.