Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Esenzione IVA su cessione dispositivi di protezione individuale)
1. All'elenco delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente: «28) Sino al 31 dicembre 2020 le operazioni di cessione di beni annoverabili tra i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine protettive, guanti, disinfettanti ed ogni altro dispositivo necessario a fini di prevenzione o protezione dal contagio da COVID-19 successivamente individuato con Decreto del Ministro della salute.»