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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.144.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2020  [ apri ]
18.144.

  All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 11, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile, a dicembre 2020;
   b) al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020;
   c) al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile a dicembre 2020;
   d) al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020;
   e) dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020;
   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020 e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese da marzo 2020 a dicembre 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;
   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021;
   i) dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».