Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Esonero contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola)
1. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1o gennaio 2020.