stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0162.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2020  [ apri ]
18.0162.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)
   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.