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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.98.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2020  [ apri ]
13.98.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

ident. 13.101.13.108.13.93.