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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.344.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2020  [ apri ]
13.344.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Per le operazioni finanziarie concesse ai sensi del presente articolo, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 83, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono acquisire la comunicazione antimafia del soggetto richiedente.

  5-bis. L'acquisizione della comunicazione antimafia è prerequisito necessario all'erogazione del finanziamento e, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i termini previsti sono ridotti a sette giorni. Decorso il termine ridotto di sette giorni si applica quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  Conseguentemente dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Banca dati)

  1. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati nazionale contenente tutta la documentazione istruttoria presentata dai beneficiari dei finanziamenti previsti all'articolo 1 e all'articolo 13 del presente decreto. Le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito trasmettono, secondo le modalità stabilite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione afferente ciascun soggetto richiedente.
  2. Alla banca dati è consentito l'accesso al Presidente della Commissione di cui alla legge 7 agosto 2018, n. 99, per le finalità previste dalla legge stessa e ai soggetti di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le finalità del medesimo decreto.
  3. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.